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2. Controllo delle concentrazioni fra imprese e criteri di valutazione


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N. 2 (febbraio 1996)

Autori:
Mauro La Noce e Massimo Ferrero

SINTESI
Il controllo preventivo delle concentrazioni fra imprese, introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con la legge 10 ottobre 1990, n.287, si differenzia, sotto diversi aspetti, dalle altre attività svolte in materia di tutela della concorrenza (valutazione delle intese e delle ipotesi di abuso di posizione dominante): a) l'evento che si deve valutare (la concentrazione) non si è ancora realizzato; b) i termini legali per la decisione dell'autorità di controllo sono molto brevi, per le conseguenze che una perdurante incertezza sugli esiti dell'operazione potrebbe esercitare sul valore economico delle imprese coinvolte; c) l'incidenza dei provvedimenti di divieto della concentrazione o di autorizzazione condizionata ad una modifica del progetto originario, rispetto al complesso delle operazioni comunicate, è estremamente ridotta.
L'insieme di questi elementi ha contribuito ad orientare i diversi ordinamenti verso procedure di valutazione largamente basate su metodi e criteri di carattere indiziario, per cui a determinate forme della struttura dei mercati o caratteristiche del progetto di concentrazione sono associate presunzioni di comportamenti suscettibili di produrre restrizioni durature e sostanziali della concorrenza. Approcci di tipo "strutturalista" sono stati seguiti, seppure in diversa misura, da tutti i principali ordinamenti: il processo di valutazione si arresta quando la probabilità di effetti anticoncorrenziali della concentrazione è ritenuta irrilevante, in base al valore assunto da alcuni parametri del modello di valutazione adottato (il grado di concentrazione dell'offerta, la quota di mercato delle imprese partecipanti, la loro dimensione assoluta, ecc.). Nel caso italiano, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nei primi quattro anni di vigenza della normativa, non ha mai assunto decisioni di divieto o di autorizzazione condizionata della concentrazione quando la quota di mercato detenuta dalle imprese partecipanti all'operazione in almeno uno dei mercati interessati non fosse risultata superiore al 40 per cento.
Sono state anche esaminate le relazioni fra dimensioni, diversificazione produttiva e interdipendenza fra gruppi di imprese, da un lato, e la probabilità di osservare comportamenti coordinati fra gli stessi soggetti, dall'altro. L'evidenza disponibile sulla realtà italiana porta ad osservare come i mercati caratterizzati dalla presenza di gruppi di imprese fra loro in concorrenza anche su mercati terzi abbiano coinciso, in alcuni casi significativi, con settori di attività economica nei quali l'Autorità ha condotto indagini conoscitive ovvero ha individuato intese suscettibili di impedire o restringere la concorrenza.